Onorevoli Colleghi! - La legge 29 gennaio 1994, n. 87, reca norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti. La citata legge n. 87 del 1994 prevede però i benefìci solo per il personale cessato dal servizio dal 1o dicembre 1984 in poi. La legge in questione, al comma 2 dell'articolo 3, prevede l'applicazione del beneficio ai dipendenti già cessati dal servizio, previa presentazione della domanda all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994. Molti pensionati non sono mai venuti a conoscenza della esistenza della norma e non hanno quindi presentato la domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, perdendo il beneficio previsto. Appare quindi opportuno garantire equità di trattamento anche a quei pensionati che non abbiano ottemperato alla richiesta entro i termini previsti, attraverso l'approvazione della presente proposta di legge.

 

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